Le guide alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico secondo l’ agenzia delle Entrate
Gli Adempimenti.
Dopo aver parlato delle agevolazioni per il risparmio energetico in generale ( 1° parte ) e degli interventi ammessi ( 2° parte ) , vediamo ora i documenti che si devono chiedere o i passi da fare per ottenere le detrazioni fiscali del 65% come riportato nella nuova versione della Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico pubblicato dall’ Agenzia delle Entrate nel dicembre 2013 ( www.agenziaentrate.gov.it )
Comunicazione all’ Agenzia delle Entrate
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’ imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009).
La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’ imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Il modello non va presentato:
*se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta
*se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
• copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto)
• la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea
(www.acs.enea.it).
Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.
Certificazioni necessaria
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisireiseguenti documenti:
1) l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzatoè conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo
stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo
complessivo i dati e le informazioni richieste.
In alcuni casi, questo documentopuò essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, perinterventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione conpotenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti)
2 ) l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Il certificatodeve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A deldecreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi
3 ) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Come fare i pagamenti:
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
*i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
*i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati :
• la causale del versamento
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Documenti da conservare.
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:
*il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
*la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
*le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
*per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
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